Noleggio con Conducente in città

CENTRO – Interrogazione del gruppo Noi Trofarello sul servizio NCC, noleggio con conducente. «Abbiamo chiesto al sindaco se nel comune di Trofarello sia oppure non sia presente il servizio di NCC regolarmente rilasciato. Se tale servizio, qualora vi sia, è sottoposto ai controlli previsti dal Regolamento. Se il servizio, qualora venga svolto, prevede le facilitazioni per il trasporto di persone disabili, Ai sensi dell’articolo 3 della L.R. n° 24/95 (I Comuni stabiliscono il numero dei veicoli necessari all’espletamento dei servizi di cui all’articolo 1 distinti per il servizio di taxi e di noleggio nel rispetto della metodologia predisposta), non si conosce tale numero né esso è desumibile dalla lettura del Regolamento citato – spiegano i tre consiglieri – Il Regolamento Comunale sull’Esercizio Pubblico non di linea effettuato a mezzo di autovettura in noleggio con conducente (NCC) risale a data incerta, poiché sul documento reperito sul Sito del Comune di Trofarello tale data non è indicata, anche se facilmente essa è all’incirca da stimarsi negli ultimi anni del secolo scorso e comunque dopo il mese di febbraio del 1995, poiché la Legge di riferimento è la 24/95 appunto del mese di febbraio di quell’anno. Non conoscendo la disponibilità del Comune di Trofarello circa il numero di autorizzazioni NCC rilasciate e tuttora operanti e visto che nessuna autovettura staziona regolarmente nei pressi della Stazione Ferroviaria in piazzale Europa e neppure nei pressi della ex Chiesetta San Giuseppe. Il Regolamento in questione, non citando il numero complessivo di autovetture destinate al Servizio NCC, stabilisce che almeno una Autovettura sia destinata al trasporto di disabili.
Il Regolamento cita al comma 3 dell’articolo 7 la possibilità che il nostro comune possa rilasciare autorizzazioni a svolgere tale servizio a conducenti che svolgono il medesimo servizio in altri comuni, assicurando che il servizio venga comunque svolto.
Visto che l’articolo 9 dispone che il Comune è tenuto a verificare ogni due anni la permanenza in capo ai titolari dei requisiti previsti dalla Legge regionale e dallo stesso Regolamento, sempre che tale servizio venga davvero svolto e se davvero vi sia un concessionario di tale servizio».

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